Di norma è il responsabile della conservazione sostitutiva che però ha la facoltà di delegare altre persone con comprovata competenza ed esperienza

Si, deve comunque avere i requisiti necessari (competenze ed esperienza)

Si, tenendo presente che il certificato di firma digitale è comunque riferito ad una persona fisica.

E’ prevista la possibilità di operare in outsourcing sia per delega del responsabile interno all’azienda a un soggetto esterno, sia nominando un terzo come responsabile ed esecutore del processo di conservazione sostitutiva

No, ma è fortemente consigliabile redigerlo, sia per motivi operativi sia per opporsi ad eventuali contestazioni

Nei confronti dell’autorità il responsabile è sempre dell’azienda che al limite potrà rivalersi su chi svolge il processo operativo

Fino ad ora non sono ancora state comunicate le specifiche tecniche per effettuare la trasmissione, pertanto al momento il contribuente non e tenuto ad effettuare la comunicazione

L’imposta è calcolata nella misura di un bollo ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse per i documenti informatici. L’interessato presenta all’Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l’anno, nonché l’importo e gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo l’interessato presenta all’Ufficio delle entrate una comunicazione contenente l’indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell’anno precedente e gli estremi del versamento dell’eventuale differenza dell’imposta

Per le fatture attive la data di emissione, per le fatture ricevute la data di ricevimento

No, è un documento analogico che il cliente deve obbligatoriamente stampare su carta

No, infatti può contenere macroistruzioni, non ha sottoscrizione digitale né riferimento temporale

La fattura elettronica deve essere un documento statico, non modificabile, firmata digitalmente e deve avere il riferimento temporale

Si, anzi diventa necessario in caso di ispezioni nel per i documenti che non sono ancora stati sottoposti a conservazione e di cui non esiste la copia cartacea

Si può decidere di attuare il processo di conservazione sostitutiva durante il periodo di conservazione obbligatorio ai fini civili e fiscali

L’originale unico è tale se non rientra nella definizione di originale non unico. Un documento si considera “non unico” quando è possibile ricostruirne il contenuto in base ad altre scritture di cui è obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi

No in quanto la rappresentazione informatica dei documenti non viene alterata. In questo caso è richiesto l’intervento del responsabile della conservazione sostitutiva che termina il processo con l’apposizione della firma digitale e del riferimento temporale

Se il riversamento è relativo a documenti informatici sottoscritti o a documenti analogici unici è richiesto l’intervento del pubblico ufficiale che appone il riferimento temporale e la firma digitale per attestare la conformità rispetto agli originali